sabato 5 Ottobre 2024
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Gas release: cortocircuito del Governo che ha deciso di non difendere il Pitesai in Consiglio di Stato

COMUNICATO STAMPA DEL 22 GIUGNO 2024
GAS RELEASE: CORTOCIRCUITO DEL GOVERNO CHE HA DECISO DI NON DIFENDERE IL PITESAI IN CONSIGLIO DI STATO
ARRIGONI (GSE): FORNITURA DI GAS NAZIONALE ALLE IMPRESE A PREZZI CALMIERATI (GAS RELEASE) INAPPLICABILE A CAUSA DELL’ANNULLAMENTO DEL PITESAI
Il 20 giugno scorso, nel corso dei lavori dell’Assemblea di Assocarta, il Presidente del GSE, Paolo Arrigoni, ha dichiarato che la Gas Release è bloccata a causa dell’annullamento del PiTESAI disposto da alcune sentenze del Tar Lazio, contro cui il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha ritenuto di non voler presentare appello al Consiglio di Stato.
Nella sua ultima formulazione la Gas Release è disciplinata dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (ultimo c.d. “Decreto Energia”), che ha recepito il Testo del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
L’articolo 2, comma 1 della legge (Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità) prevede che le aziende caratterizzate da un forte consumo di energia possano acquistare gas a prezzi calmierati da imprese che lo estrarranno sul territorio nazionale.
Nelle previsioni del Governo, dovrebbero beneficiare della misura circa 1.000 imprese operanti principalmente nei settori siderurgico, chimico, nonché della carta e del vetro/ceramica, con consumi complessivi di gas dell’ordine di circa 11 miliardi di standard metri cubi annui e, di conseguenza, particolarmente esposte all’aumento del livello dei prezzi del gas naturale.
Al GSE viene dato il compito di invitare a manifestare interesse a partecipare alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas i titolari delle concessioni nazionali di coltivazione nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale con impianti situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell’ambito del PiTESAI (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee, finalizzato alla  individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito – e non – lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse).
Il comma 2 dell’art. 2 della legge 2 febbraio 2024, n. 11  conferma, quali soggetti legittimati a partecipare alle procedure, i titolari di concessioni esistenti, anche se improduttive o in sospensione volontaria, i cui impianti di coltivazione siano collocati, totalmente o parzialmente, in aree considerate compatibili dal PiTESAI, considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell’Unione Europea e degli accordi internazionali.
Saranno quindi consentite, ai fini della partecipazione alle procedure di gas release, nuove attività e nuove infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo della produzione di gas nazionale, nell’ambito delle concessioni esistenti e alle condizioni sopra specificate.
Il comma 3 dell’art. 2 della legge conferma inoltre l’ammissibilità, in deroga al divieto delle attività upstream nell’alto Adriatico (articolo 4 della legge n. 9/1991) e nelle aree marine protette (articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006), delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, esistenti o nuove, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo Nord e il parallelo distante da quest’ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia (nella formulazione previgente, era “almeno superiore” alle 9 miglia).
Le condizioni di ammissibilità in deroga, che interessano aree fortemente a rischio subsidenza, allagamenti, salinizzazione del Po, come il Polesine, resterebbero operanti per l’intera durata della vita utile del giacimento, purchè:
  • i giacimenti dimostrino di avere un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi;
  • i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni devono aderire alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine, previa verifica preventiva dell’assenza di effetti di subsidenza, fermi rimanendo gli impegni che devono essere assunti in sede di manifestazione di interesse.
l comma 4 dello stesso art. 2 conferma, in deroga al divieto delle attività upstream nelle aree marine protette (articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006) – per la durata di vita utile del giacimento – l’ammissibilità della coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, sempre alle condizioni di cui al comma 3.
Il meccanismo del Gas Release, così come ridisegnato nella legge 2 febbraio 2024, n. 11, mostra in realtà due punti deboli:
  • per approvvigionare le 1.000 e passa imprese a forte consumo di gas (le cosiddette “energivore”), garantendo loro contratti di fornitura di lunga durata e ad un prezzo calmierato, prossimo a quello di Settembre-Ottobre 2021 (24,570 €/MWh), occorrerebbe che il GSE riuscisse nell’impresa disperata di solleticare l’interesse di imprese Oil&Gas disposte ad estrarre e a fornire gas a prezzi bassi e non sufficientemente remunerativi dei costi di produzione, dopo che nel Settembre 2022 le aste promosse da analogo bando di gara andarono deserte.
Oltre tutto, secondo il presidente di Proxigas e direttore Global Sas & Lng Portfolio di Eni, Cristian Signoretto, entro i prossimi due anni i prezzi del gas torneranno ai livelli anteguerra grazie alla disponibilità di Gnl. In questo scenario la Gas Release pare assumere una chiara valenza propagandistica.
  • l’annullamento del PiTESAI, avvenuto per effetto delle sentenze del Tar Lazio n. 2858 e n. 2872 del 12 febbraio 2024 e successive, su richiesta di diverse Compagnie estrattive, parrebbe comunque sollecitarne quantomeno la riscrittura, al fine di specificare quali siano, venuto meno il PiTESAI, le condizioni che consentano il rispetto della normativa dell’Unione Europea e degli accordi internazionali, nel rispetto del deliberato programmatico della Cop 21 di Parigi, dell’utilizzo condizionato dei fondi stanziati dal New Generation UE e nel PNRR, nonché della recente disposizione di salvaguardia e rigenerazione di almeno il 20% dei territori degradati.
Al netto delle considerazioni sopra espresse, è del tutto evidente come il Mase, scegliendo la linea dell’inerzia, rinunciando ad agire anche tramite una semplice sospensiva temporanea, ipotizzando una qualsiasi forma di difesa del PiTESAI in Consiglio di Stato, abbia di fatto attivato un pericoloso cortocircuito, che ha portato il Presidente del GSE a dichiarare che la Gas Release non è applicabile. Se l’attuale compagine di governo preferisce essere guidata dalla stella degli interessi delle Compagnie estrattive, al momento dimostra di essersi impantanata, non avendo mai spiegato a nessuno l’intento di tornare sic et simpliciter alla normativa previgente.
Riconsiderato l’intera vicenda da un altro punto di vista, è possibile affermare che l’intento del Governo di rilanciare le “trivelle tricolori” ha trovato finora un oggettivo ostacolo formidabile sia nel basso prezzo di mercato del gas sia nella decisione suicida del Mase di non volersi opporre ai detrattori del PiTESAI e di ogni idea di pianificazione delle aree, privilegiando un atteggiamento poco lungimirante di pura retorica.
Se è così, il karma non fa sconti a nessuno e chi pensa di poter fondare le magnifiche sorti e progressive di forme di autonomia differenziata basate sugli introiti da royalties si può già dire che è andato a sbattere.
Coordinamento Nazionale No Triv
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