sabato 27 Luglio 2024
Politica locale

Torri del porto, l’appello La procura non ci sta: «Assoluzione sbrigativa»

La procura della Repubblica ricorre alla Corte d’Appello per la costruzione delle Torri del porto. Non crede che l’assoluzione di primo grado per costruttore, direttore lavori e progettista sia giusta. Ritiene che il giudice Andrea Piersantelli, stabilendo che il fatto non sussista, abbia preso la scorciatoia per rigettare l’impianto accusatorio senza impegnarsi nella spiegazione. Il pm Fucci ipotizzò l’abuso edilizio in quanto una norma tecnica attuativa inserita del Prg 2003 (ora abolita) impediva di costruire residenze in area portuale. Il giudice Piersantelli invece ha ritenuto quella norma fosse già cancellata da 20 anni in quanto soltanto un Prg portuale, ora mancante, potrebbe imporla o meno. Quella che era rimasta scritta nel Prg attuale era un refuso, un errore come ha stabilito lo stesso Tar nel 2022 che è stato poi cancellato. L’ultimo Prg della città che dice cosa fare o non fare al porto risale al ’90 e dispone in via Calata Caio Duilio le residenze e il ricorso al piano casa. Scrive la procura nel ricorso: «Il permesso di costruire n. 96 del 30 aprile 2018 è stato rilasciato in violazione della disciplina urbanistica di riferimento ed in assenza dei necessari atti di assenso. Dimenticandosi di ciò il Giudice omette di esprimere qualsiasi valutazione sulle conclusioni peritali consacrate nell’incidente probatorio eseguito con la partecipazione di tutte le parti e con la tutela delle garanzie difensive. Quest’ultimo mezzo di prova che è da ritenersi la “prova regina”, perché acquisita nel rispetto del principio del contraddittorio, è stato totalmente ignorato dal Tribunale che si è limitato ad un richiamo incidentale della perizia, in modo del tutto incompleto. La sentenza del Tar richiamata e la conseguente delibera del Consiglio Comunale del 13 dicembre 2022 (che eliminava la norma ndr), dimostrano senza ombra di dubbio che il Permesso di Costruire è certamente illegittimo, tanto che è stato necessario un intervento, per eliminare questa norma di tutela generale. Altrimenti quale motivo ci sarebbe stato per adire il Giudice amministrativo e per intimare al Comune di Pesaro l’espunzione della norma? Pertanto, il ragionamento svolto dal Giudice per cui il fatto non sussiste dal momento che non può essere ascritta agli imputati la violazione di una norma, che non solo non è più in vigore, ma che avrebbe dovuto già scomparire, appare fallace e del tutto privo di fondamento».ro.da.