sabato 27 Luglio 2024
Articoli 2018

Comunicato No Triv

IN MERITO AGLI EMENDAMENTI SULL’UPSTREAM

CONTENUTI NEL DISEGNO DI LEGGE “SEMPLIFICAZIONI” (DL N. 989)

Chi si aspettava chissà quali grandi novità nel testo degli emendamenti al DL Semplificazioni contenuto nei due tomi depositati al Senato sarà rimasto certamente deluso ma non stupito.

Da segnalare innanzitutto che tutti gli emendamenti non dispongono nulla sulla questione delle proroghe automatiche dei titoli; sulla questione della proroga delle concessioni già in essere entro le 12 miglia; sui poteri delle Regioni nel rilascio dell’intesa. In pratica, nessuno emendamento tocca le questioni poste nel pacchetto referendario del 2016.

Il primo dato politico, dunque, è il seguente: la scelta dei proponenti dimostra apertamente quanto distanti siano le forze governative dalla cultura e dalle posizioni del Coord No Triv, in particolare per quanto riguarda la concezione politica dei rapporti Stato-Regioni, che nonostante i proclami resta fortemente centralista, nonché per quanto riguarda le proroghe automatiche e il divieto di nuove attività petrolifere entro le 12 miglia marine.

Rispetto invece a quanto è contenuto nella raccolta ufficiale degli emendamenti al Decreto, c’è poco da aggiungere rispetto a quanto già espresso a più riprese dal Coordinamento Nazionale No Triv.

CARATTERE STRATEGICO, DI PUBBLICA UTILITÀ, URGENZA ED INDIFFERIBILITÀ DELLE OPERE NECESSARIE ALLA RICERCA ED ALL’ESTRAZIONE

L’emendamento 11.0.43 (a firma Castaldi, Girotto, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Patuanelli, Santillo, Grassi, Gallicchio, Turco, L’Abbate, Marco Pellegrini) è lo stesso già visto con numerazione 11.0.133.

Intende cancellare sia la previsione della strategicità delle attività di ricerca e di estrazione, sia la previsione della pubblica utilità, dell’urgenza e dell’indifferibilità delle opere necessarie alla ricerca ed all’estrazione.

Si tratta di una proposta inutile e assurda: inutile perché la dichiarazione di strategicità, indifferibilità e urgenza di quelle attività è stata già cancellata dalla Legge di Stabilità 2016 e, quindi, non esiste più; assurda in quanto, una volta che si autorizzi una certa attività, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare è un presupposto necessario per procedere all’espropriazione dei terreni e per corrispondere l’indennizzo previsto dalla Costituzione a colui che si veda espropriata la proprietà.

Perché, invece, non privare dei caratteri di strategicità, urgenza ed indifferibilità ANCHE le opere necessarie al trasporto ed allo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi? Ne esce rafforzato in particolare il ruolo del gas quale combustibile di transizione, dunque.

PIANO AREE

Sul delicato tema del Piano delle Aree (ora “PTESAI”, Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee), rileviamo la presenza di due emendamenti, diversi ed alternativi tra loro, ma vergati dalle stesse penne(6.0.25: Girotto, Castaldi, LoMuti, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Garruti, Dessì, Gallicchio, L’Abbate, Marco Pellegrini, Turco – 11.0.43: Castaldi, Girotto, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Patuanelli, Santillo, Grassi, Gallicchio, Turco, L’Abbate, Marco Pellegrini).

Non credendo alla favola che vedrebbe i firmatari colpiti da improvvisa “sindrome del Dottor Jekyll e del Mister Hyde”, riteniamo probabile che nella ricerca di un accordo interno alla maggioranza, i Cinque Stelle abbiano voluto mettere sul tavolo due carte, una “soft” e l’altra meno, da giocare a seconda della piega che prenderanno gli eventi.

Il 6.0.25, infatti, tradisce completamente l’originaria proposta referendaria No Triv – sostenuta anche da Lega e Cinque Stelle – che puntava a conservare la previsione della Conferenza Unificata che avrebbe dovuto esprimersi con una Intesa sul Piano e a sospendere, in attesa che venisse adottato il Piano, le nuove richieste di rilascio dei permessi e delle concessioni, lasciando in piedi solo le attività già autorizzate.

Nel 6.0.25, il cui testo è stato pubblicato il 12 gennaio, invece:

  1. la Conferenza Unificata è stata sostituita dalla Conferenza Stato-Regioni e questo vuol dire che agli Enti locali sarà impedito di partecipare all’elaborazione del Piano;
  2. l’emendamento non sospende i procedimenti in corso in attesa che il Piano venga elaborato;
  3. non è previsto un termine entro il quale il Piano debba essere adottato e questo, anche in considerazione del fatto che i procedimenti in corso non saranno sospesi, la dice lunga su che fine rischia di fare il Piano.

Di altro tenore l’emendamento 11.0.43 (commi da 1 a 6) che recepisce i contenuti delle dichiarazioni rilasciate dal Sottosegretario Crippa lo scorso 9 gennaio, nei giorni che seguirono al contestatissimo rilascio dei tre permessi di ricerca Global Med nello Ionio.

Tra tutti è quello meglio formulato; tuttavia è anche quello che ha meno possibilità di trovare il consenso della Lega. È appena il caso di precisare che, diversamente dagli altri tre, questo emendamento non si pronuncia circa il divieto dell’utilizzo dell’air gun.

L’emendamento è sostanzialmente dedicato al Piano e ad esso ricollega ogni vicenda riguardante i permessi e le concessioni. L’emendamento prevede che il Piano debba essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Entro questi sei mesi occorre fare la VAS e conseguire l’intesa con la Conferenza unificata (Regioni e Enti locali). Se non si raggiunge l’Intesa, il Piano si intende adottato solo per il mare e non anche per la terraferma.

L’emendamento non lo dice, ma lascia intendere che l’elaborazione dei contenuti del piano spetti al Ministero dello Sviluppo Economico e che le Regioni e gli Enti locali non partecipino alla discussione sui contenuti dello stesso: essi saranno chiamati, per il tramite della Conferenza Unificata, a rilasciare solo l’Intesa: se alla prima riunione non si raggiunge l’intesa, si convoca una seconda riunione; se anche nella seconda riunione non si arriva ad una intesa, il piano muore lì almeno per la terraferma.

Sarebbe stato invece, forse, necessario: 1) prevedere una maggioranza ad hoc per il rilascio dell’Intesa (senza rinviare, dunque, alle “regole generali”); 2) chiarire meglio quando l’Intesa si consideri non rilasciata, giacché non si comprende se la locuzione “ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della conferenza” abbia valore esplicativo oppure no: si considera non raggiunta l’intesa solo se il dissenso sia espresso e motivato?

Formalmente il Piano è unico, ma di fatto è come se fossero due: uno per la terraferma e uno per il mare.

Nell’attesa che il Piano venga adottato, tutti i procedimenti amministrativi in corso, finalizzati al rilascio dei permessi e delle concessioni sono sospesi (compresi quelli di valutazione di impatto ambientale) e fino all’adozione del Piano, tutti i permessi di ricerca, “sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione”.

L’emendamento non lo dice, ma si intende che anche per la sospensione dei procedimenti in corso la data sia quella di entrata in vigore della legge di conversione. Quello che non si chiarisce è se, alla data di entrata in vigore della legge, le società petrolifere possano presentare nuove istanze per il rilascio dei permessi e delle concessioni oppure se questo non sia più possibile. Su questo punto l’emendamento tace.

Il Piano stabilirà quali aree del territorio nazionale siano compatibili con l’esercizio delle attività di ricerca e di estrazione del gas e del petrolio.

L’epilogo può essere il seguente:

1) se il piano verrà adottato, per le aree compatibili con l’esercizio delle attività di ricerca e di estrazione, i procedimenti sospesi si riavvieranno e i permessi di ricerca già rilasciati torneranno ad avere efficacia; per le aree incompatibili, invece, i procedimenti sospesi si interromperanno e si avrà il rigetto delle istanze di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione, mentre per i permessi di ricerca già rilasciati ci sarà la revoca degli stessi;

2) se entro tre anni dall’entrata in vigore della legge il piano non verrà adottato, tutti i permessi sospesi riprenderanno ad avere efficacia. Nulla si dice circa la sorte dei procedimenti in corso nel frattempo sospesi, ma è facile immaginare che anche in questo caso i procedimenti saranno riavviati.

Il punto più critico dell’emendamento è quello che riguarda la sospensione dell’efficacia dei permessi di ricerca già rilasciati, destinati potenzialmente a trasformarsi in atti di revoca una volta che il piano verrà – se verrà – approvato. Ciò finisce per ledere il legittimo affidamento nel frattempo radicatosi in capo al permissionario.

DIVIETO DELL’AIR GUN

Della tecnica dell’air gun si occupa l’emendamento “governativo” 11.0.117 a firma Castaldi, Girotto, Vaccaro, Puglia, Garruti, Dessì, Turco, Gallicchio, L’Abbate, Marco Pellegrini, Nugnes. La bozza dell’emendamento era già nota (mancavano ancora le firme dei Senatori Turco, Gallicchio, L’Abbate, Marco Pellegrini, Nugnes.

E’ l’emendamento “bandiera” del M5S ma presenta limiti evidenti.

La bozza dell’emendamento era già nota (mancavano ancora le firme dei Senatori Turco, Gallicchio, L’Abbate, Marco Pellegrini, Nugnes che si sono aggiunte in un secondo momento) e su cui la nostra posizione è di nota: l’emendamento non tocca minimamente i procedimenti non definiti riguardanti le istanze di prospezione/ricerca e le richieste di concessione di coltivazione.

Intende modificare un articolo contenuto nel Codice dell’Ambiente. Lo fa, per un verso, introducendo il divieto di utilizzare l’air gun per le attività di ispezione dei fondali marini per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi; per altro verso, prevedendo sia l’automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o del permesso sia la sospensione dei titoli abilitativi già rilasciati che prevedono l’impiego dell’air gun per la prospezione, la ricerca e la coltivazione.

In esso si legge testualmente: “È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l’utilizzo della tecnica dell’airgun o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l’automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso”.

Inoltre: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospesa l’efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l’utilizzo della tecnica dell’air gun o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto legislativo, d’intesa con la Regione e previa acquisizione del parere degli enti locali”.

E’ evidente che l’emendamento non intende sospendere alcun procedimento in corso per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni per estrarre su terraferma e in mare.

E’ un emendamento blocca-niente!

I procedimenti esistenti continueranno indisturbati la loro corsa verso il rilascio del permesso o della concessione.

Quali sono gli effetti dell’emendamento?

Di fatto si sospendono solo quei permessi di ricerca già rilasciati con i quali si intenda cercare gas e petrolio con l’utilizzo della tecnica dell’airgunSolo quelli!

E quanti sono attualmente questi permessi di ricerca in Italia che prevedono l’uso dell’airgun? Risposta: più o meno una decina, forse meno, giacché molti di essi sono già sospesi e non è detto che tutti i permessi in mare prevedano l’utilizzo dell’air-gun.

E fino a quando l’emendamento li vorrebbe sospesi? Non più fino all’approvazione del Piano, come pure si era detto, ma per il tempo strettamente necessario per fare nuovamente la VIA, per fare la VAS, per ottenere l’intesa della Regione e per conseguire il parere degli Enti locali.

Se si legge attentamente il testo dell’emendamento si trovano scritte due cose contestualmente: che la tecnica dell’airgun è vietata “per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi” e che “le medesime attività” sono sottoposte nuovamente a VIA e a VAS.

Ebbene, non ci si faccia trarre in inganno dal giro di parole che fa l’emendamentoAd essere sottoposti nuovamente a VIA e a VAS saranno solo quei permessi di ricerca per i quali è stato previsto l’utilizzo della tecnica dell’airgun -più o meno una decina- e non tutti i permessi di ricerca e tutte le concessioni esistenti in Italia.

L’emendamento presenta inoltre alcuni paradossi che riguardano la partecipazione di Regioni ed Enti Locali nei vari procedimenti:

  1. mentre non si prevede che la Regione si esprima sulle vicende che potrebbero riguardare (ancora) le concessioni in essere entro le 12 miglia marine, si chiede alla Regione di esprimersi sul rilascio dei permessi (ma non anche sul rilascio delle concessioni) riguardanti aree poste fuori dalle 12 miglia marine;
  1. l’emendamento chiede agli Enti locali di dare un parere sui permessi (ma non sulle concessioni) ricadenti fuori dalle 12 miglia, mentre l’emendamento 6.0.25 li esclude dalla partecipazione alla elaborazione del “Piano delle aree”.

In pratica, laddove gli Enti locali non hanno una competenza, si chiede loro un parere; laddove, invece, ce l’hanno, li si esclude.

CONCLUSIONI

Gli emendamenti al DL Semplificazioni non danno seguito alle richieste più importanti del fronte referendario No Triv, di cui anche Lega ed M5S hanno fatto parte.

Non sfugge inoltre la loro contraddittorietà (vedi Piano Aree), funzionale a quel gioco delle parti che potrebbe determinare, al termine dell’ennesimo giro di giostra, un nuovo compromesso al ribasso tra i due azionisti di Governo.

Il Coordinamento non smetterà di vigilare e di evidenziare, come sin qui fatto, eventuali ulteriori contraddizioni che dovessero emergere nel corso del difficile percorso di conversione in legge del Decreto.

16 gennaio 2019

Coordinamento Nazionale No Triv