sabato 27 Luglio 2024
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L’ambiente secondo il M5S

Quale può essere il collegamento tra la tragedia del viadotto Morandi e i “fanghi di depurazione”?
Chiaramente nessuna, a parte il fatto che un’ignota manina ha inserito nell’articolo 41 del decreto Genova una norma che prevede l’innalzamento di venti volte i limiti per idrocarburi pesanti “C10-C40”.
Stiamo parlando di fanghi di depurazione che verrebbero sparsi sui suoli agricoli. È una tecnica adottata solo in Italia in quanto in Germania, Austria e Svizzera la pratica è vietata.
L’Italia produce un milione di tonnellate di fanghi di depurazione che ogni anno vengono sparsi nei suoli.
Il limite precedente era di 50 mg/kg, ora con il decreto Genova, diventa di 1000 mg/kg[1].

Per rendere meglio l’idea di che veleni stiamo parlando basta ricordare che il limite ammesso per lo sversamento in discarica degli idrocarburi C10-C40, secondo le norme, è di 500 mg. In discarica. Ovvero metà di quanto ora si può scaricare sui terreni agricoli.

È un forte rischio per l’inquinamento dei suoli e anche un rischio per la catena alimentare.

I verdi faranno ricorso a Bruxelles, sospettando che la norma serva a qualche lobby.
Sarebbe opportuno chiedere al ministro responsabile del decreto, Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, se questa norma, come accaduto per il condono edilizio per i terremotati di Ischia, sia stata scritta “con il cuore” e “pancia a terra”.

Insomma è una libertà di inquinare per decreto legge e lo fa il Movimento 5 Stelle. Movimento che nel suo programma “Ambiente” conteneva proprio un’indicazione su “Fanghi di depurazione e fanghi industriali; digestato e altri rifiuti da trattamento rifiuti”.
A pagina 23 del documento scrivevano: “Riteniamo necessario intervenire in questo settore introducendo degli standard più precisi e stringenti per una maggior tutela dell’ambiente e della salute”.

Fortuna che volevano standard più stringenti… altrimenti che cosa facevano?!?

 

 

[1] “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione” cita testualmente: <<Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2: Comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99, i limiti dell’allegato 1B del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40) per i quali il limite è 1000 (mg/kg tal quale) >>