giovedì 30 Aprile 2026
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La Corte e il crocifisso

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La Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo si è dunque pronunciata in modo definitivo sul
crocifisso. La Grande Camera, cioè l’ultimo livello giurisdizionale
della Corte, ribaltando la precedente sentenza del 3 novembre 2009,
ha assolto l’Italia, ritenendo che non si possa parlare di violazione
di diritti soggettivi nel caso di esposizione del crocifisso nelle
aule scolastiche italiane.

Nella sentenza del 2009 la
Corte aveva rilevato la violazione, da parte dello Stato italiano,
dell’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
(riguardante la libertà religiosa della persona) e soprattutto
dell’art. 2 del Protocollo n° 1 di tale Convenzione, riguardante la
libertà dei genitori di educare liberamente i propri figli secondo
le loro convinzioni religiose e filosofiche, libertà che sarebbe
intaccata dall’obbligatoria esposizione di un simbolo confessionale,
e di parte, quale è il crocifisso.

In questa sentenza
definitiva, resa il 18 marzo scorso, la Corte ha ribaltato il suo
giudizio, ritenendo che non sussistesse tale violazione, dal momento
che non esistono elementi per ravvisare l’influenza che tale simbolo
può aver avuto sui figli della signora Lautsi (la ricorrente).
Inoltre è vero che con la previsione di esporre il solo crocifisso
si avrebbe una visibilità preponderante del cattolicesimo (non del
Cristianesimo in toto che è rappresentato dalla croce), ma ciò non
basta a rilevare una forma di indottrinamento dello Stato; inoltre il
Governo, nel suo ricorso, ricorda che, in base al pluralismo
religioso previsto e sottolineato esplicitamente dalla Corte
Costituzionale, lo spazio scolastico è aperto ad altre religioni,
anche nella possibilità di organizzare l’insegnamento religioso
facoltativo per tutte le altre confessioni religiose. Concludendo la
sentenza la Corte, che necessita di una comparazione più vasta per
esercitare il suo potere giurisdizionale, sottolinea che riguardo ai
simboli religiosi esposti negli spazi pubblici la legislazione
europea è tutt’altro che univoca e dunque un’interpretazione
restrittiva, come lo era stata quella del novembre 2009, costituiva
più un’eccezione piuttosto che la regola all’interno degli Stati
europei.

Ciò detto credo sia utile
fissare alcuni punti per avere una visione più ampia riguardo a
questa disputa che ha assunto la dimensione di caso-simbolo di un più
generale incontro/scontro tra confessioni diverse, nonostante,
ricordiamolo, la questione sia stata sollevata da una cittadina
italiana e non da “famigerati” usurpatori musulmani,
fantasmi evocati da una parte politica con fini meramente elettorali.

Innanzitutto dove sta
scritto che le nostre aule scolastiche debbano esporre questo
simbolo? Sono due regi decreti del 1924 e del 1928 a prevederlo, ciò
significa che essi debbano essere contestualizzati all’interno di una
cornice confessionista, qual’era quella fascista. Il fatto che siano
degli atti amministrativi (e non una legge) a regolare la loro
esposizione ha creato non pochi problemi in merito al giudice adatto
a sindacare, se quello amministrativo o quello ordinario; ci si è
anche interrogati se, per naturale desuetudine, tale atti fossero da
considerare tacitamente abrogati, ma gran parte della dottrina nega
tale tesi. Ciò che è sicuro è che la Corte Costituzionale non può
essere chiamata a giudicare, in quanto il suo “campo”
giudicante riguarda solo gli atti normativi primari, cioè leggi
statali, regionali e costituzionali, e non gli atti secondari, quali
atti amministrativi e regolamenti.

Una tesi a lungo
sostenuta, anche dall’Italia nel suo ricorso alla Corte Europea, al
fine di conciliare l’esposizione del crocifisso, è quella che vede
in tale simbolo non soltanto (o non più) un simbolo religioso, ma
uno più generale, “culturale”. Ora, innanzitutto si
commetterebbe un grossolano errore fondando la storia culturale
italiana sull’esclusiva base cattolica, dimenticando in fretta non
solo i secoli di lotte per affrancare il potere politico da quello
ecclesiastico, ma anche le altre matrici che hanno creato la
tollerante democrazia moderna, fra cui ricordo l’illuminismo e il
socialismo. Inoltre una separazione semantica tra l’aspetto religioso
e quello culturale non potrebbe mai essere totale, dal momento che il
lato culturale “vive” necessariamente del significato
religioso, trova fondamento in esso. Se volessimo comunque omettere
queste due importanti premesse ed optare per il significato culturale
non dobbiamo scordare che la Costituzione italiana prevede, dalla
lettura sistematica degli artt. 3, 6, 9, 19, 21, 33 Cost., che lo
Stato debba farsi promotore della cultura e di tutte le istanze
culturali presenti al suo interno, mantenendo un ruolo di
equidistanza ed imparzialità; ciò significa che la sola esposizione
del crocifisso, in un panorama sempre più multireligioso, non
sarebbe giustificabile.

L’aspetto più importante
da sottolineare in tutta questa vicenda è che non dobbiamo solo
assumere il punto di vista dei cittadini a cui vengono
(eventualmente) violati alcuni diritti fondamentali, ma anche il
soggetto che dà vita a tutto ciò: lo Stato. Perché lo Stato deve
lasciare ai singoli cittadini, spesso rappresentanti di minoranze, il
fardello di segnalare mancanze e parzialità nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona? Se uno Stato è tanto sicuro della
propria laicità e democrazia (che vanno a braccetto) dovrebbe avere
l’autorità per prendere decisioni che rispettino davvero il
pluralismo religioso e culturale presente sul nostro territorio.

Concludo con una
riflessione: si dice che eliminando i simboli religiosi dai locali
pubblici rinnegheremmo la nostra identità culturali. Perché? La
nostra identità resta inscritta prima di tutto in noi stessi e poi
rimane nei nostri luoghi di vita; la simbologia religiosa
continuerebbe a trovare posto nei luoghi della contemplazione e del
culto, mentre i simboli nazionali (previsti dalla nostra
Costituzione) resterebbero esposti quale segno veramente
rappresentativo ed unificante della popolazione italiana. E se
proprio volessimo assumere le aule scolastiche come luogo simbolo
deputato alla formazione delle coscienze degli scolari (i cittadini
del domani) e alla loro conoscenza dell'”altro” dovremmo
fare sì che all’esposizione del crocifisso possa liberamente fare
seguito l’ostensione di qualunque simbolo religioso richiesto da un
alunno portatore di una diversa confessione; solo così avremmo quel
pieno rispetto del pluralismo religioso, come sentenziato dalla Corte
Costituzionale e come auspicato da una qualunque coscienza desiderosa
di ridare dignità e rispetto alla propria fede, invece di vederla
trascinata in tribunale e associata a parole di odio e intolleranza.