sabato 27 Luglio 2024
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Class action: un’arma spuntata?

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Dal
1 gennaio di questo anno è divenuta operativa la class action, lo
strumento a tutela dei consumatori che da più forza al singolo
cittadino. La class action è un’azione legale collettiva per il
risarcimento dei danni procurati ad un certo numero di consumatori a
causa di un medesimo illecito.

Come
spiega il settimanale Vita: “Un solo giudice, con un solo processo
può condannare un’impresa a risarcire coloro ai quali ha provocato
un danno. Infatti, la nuova disciplina consente ai consumatori
danneggiati a causa di prodotti difettosi o pericolosi, oppure di
comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla
concorrenza, di unire le proprie forze per ottenere il risarcimento,
mentre il ricorso al giudice da parte del singolo individuo potrebbe
essere troppo oneroso”.

Proposta
dal Governo Prodi, la class action doveva entrare in vigore il 1
luglio 2008, ma il Governo Berlusconi decise di far slittare
l’entrata in vigore dapprima al 1 gennaio 2009, quindi al 1 luglio
2009, infine, dopo aver profondamente modificato il testo dell’art.
140-bis, al 1 gennaio 2010.

I
rappresentanti dei consumatori hanno sollevato molte perplessità
sulla modifica del testo: “La principale novità rispetto al
vecchio testo riguardano la legittimazione ad agire (e cioè il
potere di avviare l’azione di classe) che non è più rimessa agli
enti rappresentativi dei consumatori danneggiati (associazioni o
comitati), ma al singolo componente della classe.
Ciò
significa che l’onere di avviare il processo graverà su uno dei
singoli soggetti lesi dalla condotta posta in essere dall’azienda
scorretta; questi dovrà poi caricare sulle sue spalle le adesioni di
tutti gli altri interessati che si trovano nella medesima situazione.
E’
evidente che il nuovo art. 140-bis del Codice del consumo, nel
prevedere questo tipo di iniziativa ha inteso contenere le azioni
collettive: non saranno in molti i consumatori disposti ad attivarsi
non solo per se stessi, ma anche nell’interesse di una intera
classe di danneggiati, con tutte le conseguenti responsabilità
”.

Esiste
quindi il reale rischio che lo strumento sia scarsamente utilizzabile
per ottenere il risarcimento del danno.